Con un tempismo quasi eccezionale,la Farnesina ha replicato – oggi – lo sconsiglio sull’Egitto adottando le medesime modalità dell’agosto 2013, cioè comunicandolo il venerdì giusto in tempo per far saltare le partenze del week end a tanti T.O. e viaggiatori:

Diffuso il 28.02.2014.- Sicurezza - In considerazione del progressivo deterioramento della situazione di sicurezza si  sconsigliano i viaggi in tutta la penisola del Sinai comprese le località balneari ivi situate, quali Sharm el-Sheik, Dahab, Nuweiba e Taba.  Si sconsigliano inoltre tutti i viaggi non indispensabili in Egitto in località diverse dalle aree turistiche dell'alto Egitto, della costa continentale del Mar Rosso e di quella del Mar Mediterraneo.

La Germania ci aveva già preceduti, ed anche uno dei più importanti T.O. francesi,la FRAM Travel, aveva già preventivamente cancellato la destinazione definendola una forma di “prevenzione universale” volta alla tutela dei propri clienti.

Ora si riaccendono i riflettori sui comportamenti che gli operatori turistici italiani decideranno di tenere: dal conto nostro non smetteremo mai di ricordare che lo sconsiglio non equivale a un divieto, ma genera comunque situazioni che rendono impossibile – per i T.O. – far partire i clienti: davanti ad una situazione di potenziale pericolo, infatti, viene negata la “finalità turistica” o “scopo di piacere” che il contratto di viaggio tra organizzatore e consumatore deve soddisfare, e che pertanto lo rende nullo (Corte di Cassazione, sentenza n. 16315 del 24 luglio 2007). Lo sconsiglio, inoltre, invalida buona parte delle garanzie assicurative che l’organizzatore è obbligato a porre preventivamente in atto per tutelare la salute e l’incolumità del viaggiatore.

Da oggi torneremo a sentire gli operatori che inizieranno ad indicare nuove date di partenza che saranno poi disattese a causa del permanere dello sconsiglio, ma che renderanno difficile far capire ad agenti e consumatori gli obblighi e i diritti dell’uno e dell’altro. Gli operatori dovranno quindi rimborsare i viaggiatori delle somme già pagate: ci auguriamo non riprovino a trattenere neppure un euro, visto che già al giro precedente hanno capito di non poterlo fare.

Agli agenti di viaggio e ai viaggiatori ricordiamo che:

1) lo sconsiglio a recarsi in una località è l’unico, reale motivo in virtù del quale il consumatore assume il diritto di recedere senza obbligo di penale alcuna, e pertanto col diritto a ricevere rimborso di ogni somma versata;

2) in alternativa, ha diritto a ricevere un viaggio di pari valore, o di valore superiore senza alcun adeguamento di spesa, o di valore inferiore col diritto al rimborso della differenza (tale alternativa è soggetta ad accettazione da parte del cliente);

3) lo sconsiglio non ha “data di scadenza”: pertanto, ogni affermazione proveniente dai T.O. relativamente alla sua validità e al momento in cui lo stesso perderà il proprio effetto, è da considerarsi frutto di fantasia e della (giustificata) necessità di far ripartire il lavoro;

4) il consumatore ha pieno diritto di annullare il viaggio prenotato – indipendentemente dalla data di partenza – senza penali e senza altri obblighi purché l’annullamento venga comunicato, in forma scritta, nel periodo di vigenza dello sconsiglio;

5) l’agente di viaggio ha il suo primo obbligo nei confronti del viaggiatore di cui è mandatario, e a tutela del quale ha l’obbligo di rispettare il mandato ricevuto.

Pertanto, da oggi, l’agente di viaggio dovrà:

A) informare immediatamente il cliente ponendolo a conoscenza della situazione raffigurata dal Ministero degli Affari Esteri e dei suoi diritti in materia di riprotezione o rimborso;

B) trattenere le somme ancora a sue mani NON consegnandole al T.O. ma restituendole al viaggiatore, e attivarsi per suo conto richiedendo quanto già versato all’organizzatore;

C) evitare ogni parte attiva nel processo di rimborso o riprotezione: l’agente NON ha titolo per anticipare somme o per riproteggere il viaggiatore anticipando somme per una diversa vacanza in attesa del rimborso: sono soluzioni che l’organizzatore potrebbe contestare rifiutando il rimborso.

D) in caso di contestazioni da parte del viaggiatore, invitarlo a scrivere direttamente all’organizzatore chiedendo di essere posto a conoscenza.

Il servizio legale di AUTOTUTELA è come sempre a disposizione degli agenti di viaggio.