Obbligo di pubblicazione degli "Aiuti di Stato" ricevuti dalle imprese
Vi ricordiamo che le norme stabilite dalla L. 124/2017 (commi da 125 a 129) obbligano le imprese, nonché altri soggetti, alla pubblicazione di un elenco completo e dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti a fronte dello svolgimento della propria attività di impresa nel corso dell’esercizio (anno) precedente.
La pubblicazione di tale elenco deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito web aziendale oppure – nel caso non lo si possegga – sul sito internet dell’associazione di categoria di appartenenza.
Chi è obbligato alla pubblicazione di questi dati?
Tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese quali, ad esempio:
• Le società di Capitali (S.p.A., s.r.l., S.a.p.a.);
• Le società di persone (s.n.c., s.a.s.);
• Le ditte individuali che svolgono attività di impresa (indipendentemente dal regime contabile). Sono quindi inclusi anche i soggetti operanti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario;
• Le società cooperative (comprese le cooperative sociali).
Sono invece esentati dall’obbligo della pubblicazione dell’elenco i liberi professionisti.
Le società di capitali che presentano il bilancio in forma ordinaria (S.p.A. e s.r.l. di grandi dimensioni) possono elencare i contributi ricevuti nella nota integrativa del bilancio stesso.
Le s.r.l. che redigono il bilancio in forma abbreviata possono elencare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato nella nota integrativa del bilancio.
Per quanto oggi risaputo, le opportunità concesse alle suddette tipologie di società di capitali (ovvero l’elencazione degli aiuti di Stato in nota integrativa di bilancio) non rappresentano un “esplicito esonero” dalla pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Pertanto si consiglia di pubblicarli ugualmente sul proprio sito web.
I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare l’elenco degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti
• dal gruppo;
• dalle singole imprese facenti parte del gruppo.
Quali sono i contributi e gli aiuti di cui è obbligatoria la pubblicazione?
È fatto obbligo, alle imprese, di pubblicare i contributi e gli aiuti ricevuti da:
• Stato;
• Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
• Istituzioni universitarie;
• Istituti autonomi case popolari;
• Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
• Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
• Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
• Agenzie fiscali;
• Società a controllo pubblico.
Devono comunque essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:
• sovvenzioni;
• sussidi;
• contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
• vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non esiste invece obbligo di pubblicazione per le somme percepite dalle pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Anche i vantaggi fiscali spettanti alla generalità delle imprese non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Per questo motivo, devono essere resi pubblici solo gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
Informazioni da comunicare
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
• denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
• somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
• data di incasso;
• causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono rispettare l’obbligo di Legge indicando, sul proprio sito internet o sul sito della propria associazione di categoria, l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire ulteriori informazioni.
Sanzioni
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
• la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
• la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
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