Ovvero… Quando acquistare da un tour operator di San Marino può comportare i medesimi problemi di un acquisto fatto da T.O. (ad esempio…) del Bangladesh o dell’Ecuador, con unica somma soddisfazione degli avvocati!
Cari agenti di viaggio, fate attenzione alla scelta dei fornitori, ma – soprattutto – fate attenzione ai contratti che firmate, con questi fornitori.
Capita spesso, infatti, che le agenzie scelgano un fornitore di servizi o di pacchetti turistici sulla base dei prezzi vantaggiosi, di scontistiche interessanti o magari perché il servizio di assistenza è particolarmente attento e veloce. E questi criteri di valutazione sono certamente corretti, ma non sufficienti.
Non sono sufficienti perché se si dovesse aprire un contenzioso con quel fornitore, per i motivi più diversi (inadempimenti, rimborso voucher, problemi nella fornitura, ecc.) ciò che dovrete considerare non è la gentilezza del call center o la simpatia del commerciale, ma altri e diversi elementi.
Se, a causa del contenzioso, fosse necessario agire in giudizio, il primo elemento da considerare sarà capire dove instaurare quel giudizio, cioè in quale Tribunale si dovrà andare a discutere.
Il tema non è di poca rilevanza, perché se dobbiamo citare in giudizio un fornitore italiano, in un qualsiasi Foro italiano ed applicando la legge italiana, al massimo ci potrà capitare di doverci spostare all’interno del nostro Paese per qualche udienza, incaricando un avvocato del posto di accompagnarci.
Ma se il nostro fornitore ha sede all’estero, il discorso cambierà molto, perché dovremo citarlo con grande probabilità (e vedremo dopo un’eventuale clausola di salvezza) presso un Tribunale sito nel Paese straniero dove ha sede il fornitore, effettuando complicate e costose notifiche all’estero, sostenendo costi di traduzione degli atti, incaricando un avvocato all’estero di seguire la procedura. Una bella differenza, quindi, sia in termini di tempi che di costi.
Se, in caso di Paesi europei, la situazione può essere leggermente facilitata dalle norme uniformi dettate dall’Unione in molti settori (si pensi alla procedura del decreto ingiuntivo europeo, che consente di ottenere un titolo esecutivo in Europa con una relativa rapidità), lo stesso non può dirsi nei casi in cui il Paese in cui ha sede il nostro fornitore non abbia sede in Europa.
Ricadono in quest’ultima categoria anche gli operatori turistici con sede in San Marino, Repubblica sita geograficamente nel cuore del nostro Paese ma, a tutti gli effetti, Stato Estero non appartenente all’Unione europea.
In caso di contenzioso con un operatore sanmarinese, quindi, per agire in giudizio dovremo superare tutte quelle difficoltà (esclusa quella della traduzione in altra lingua) che ci troveremmo ad affrontare citando un operatore extra europeo: notifica all’estero, applicazione del diritto, delle leggi e della procedura di quel Paese, necessità di incaricare un avvocato in loco, esperto di quelle norme e quella procedura.
Non solo. In tema di voucher, ad esempio, la norma emessa dalla repubblica di San Marino è estremamente penalizzante, in quanto i voucher emessi a causa della pandemia, se non usufruiti entro 36 mesi (a fronte dei 30 mesi italiani) non sono rimborsabili (a differenza di quanto avviene invece in Italia). Il risultato sarà con tutta probabilità la rinuncia, da parte dell’agenzia di viaggi italiana, a far valere i propri diritti, soprattutto se il valore economico del contenzioso non sarà altissimo.
Come difendersi?
Verrebbe da suggerire, in prima battuta, di evitare di avviare collaborazioni con operatori che hanno sede in San Marino, ma, questo, potrebbe però sembrare un suggerimento un po’ estremo e magari difficile da seguire, soprattutto se le agenzie hanno individuato operatori sanmarinesi che apprezzano e di cui si fidano.
L’alternativa, quindi, è lavorare – a monte – sui contratti e gli accordi che vengono sottoscritti con i fornitori (che sono sempre da scrivere e firmare: mai lavorare senza contratto!), prevedendo, di base e in via tassativa, due elementi: 1) l’applicazione della legge italiana all’interpretazione ed esecuzione del contratto; 2) il Foro esclusivo, in caso di controversia, nel territorio italiano, stabilito con riferimento alla sede dell’agenzia.
Se il vostro fornitore si rifiuta di sottoscrivere queste clausole, sappiate che, in caso di controversia, la strada sarà tutta in salita e che, pertanto la convenienza a non lavorare con quell’operatore diventa una vostra forma di sicurezza.
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