Parliamo del lavoro dell'agenzia di viaggio, dei ruoli del cliente e del fornitore e del Codice del Turismo.
Affrontiamo oggi un tema spesso trascurato, ma che ha in realtà grande importanza per comprendere il lavoro delle agenzie di viaggi.
Quando consideriamo la vendita di un pacchetto turistico, organizzato da un tour operator e venduto da un’agenzia di viaggi, pensiamo subito al classico contratto di vendita, in cui il viaggiatore “propone” all’organizzatore l’acquisto di un pacchetto turistico, che sarà considerato venduto con la conferma della disponibilità del pacchetto, da parte dell’organizzatore.
Quello che spesso non consideriamo, è che il viaggiatore propone all’organizzatore l’acquisto del pacchetto turistico “per il tramite” dell’agenzia di viaggi, che ha il ruolo di intermediaria
Il nostro Codice del turismo definisce molto chiaramente (art. 33 Codice del Turismo) il ruolo di “organizzatore” (alla lettera (i) dell’art. 33) e il ruolo di “venditore” (alla lettera (l) dell’art. 33), ovvero quello dell’agenzia di viaggi.
Ciò che deve essere chiaro - e che non emerge così chiaramente dalla lettura del Codice del turismo - è che i consumatori, acquistando un pacchetto turistico (organizzato da un soggetto, il T.O. e venduto da un altro soggetto, l’agenzia) agiscono con due diversi contraenti, rispetto a due diversi contratti.
Il primo contraente è l’agenzia di viaggi, con cui viene concluso il contratto di intermediazione.
Il secondo contraente è il tour operator, con cui i consumatori concludono il contratto di vendita del pacchetto/servizio turistico.
Più precisamente, nella vendita di un pacchetto turistico, acquistato dal viaggiatore tramite un intermediario, sorgono tre distinti rapporti:
1) contratto di mandato tra organizzatore di viaggi e intermediario;
2) contratto di mandato tra il viaggiatore e l'intermediario;
3) contratto di vendita tra organizzatore e viaggiatore.
In sostanza, il viaggiatore dà mandato all’agenzia di procurargli l’acquisto di un pacchetto turistico, l’organizzatore dà mandato all’agenzia di procurargli la vendita di un pacchetto turistico, l’agenzia di viaggi crea l’incontro di domanda e offerta e, infine, viaggiatore e organizzatore concludono il contratto di vendita del pacchetto turistico.
L’agenzia di viaggi ha, in questo schema, il ruolo di chi assume un “mandato con rappresentanza” (art. 1703 c.c.), quindi gli effetti dell’acquisto del pacchetto di viaggio si verificano direttamente in capo all’acquirente/viaggiatore.
La sentenza App. Milano, Sez. IV civ., sentenza 19 giugno 2015, n. 2624 ben chiarisce la distinzione (anche e soprattutto sotto il profilo della responsabilità risarcitoria) tra contratto concluso dal consumatore con il tour operator/organizzatore e quello invece concluso con l’agenzia di viaggi/intermediaria, mandando quest’ultima esente da qualsivoglia responsabilità risarcitoria, nel caso in cui il pacchetto turistico non sia conforme a quanto promesso.
Quindi, l’agenzia di viaggi ed il tour operator assumono, verso il viaggiatore obbligazioni differenti, in base a rapporti giuridici differenti, che si concludono in momenti differenti.
In particolare, l’agenzia di viaggi termina il proprio mandato con la conclusione del contratto di vendita del pacchetto turistico, maturando così il proprio diritto al pagamento della provvigione (perché il mandato non è mica a titolo gratuito, eh…).
La riflessione sul contratto di mandato e sul momento in cui matura il diritto al pagamento della provvigione è particolarmente importante con riferimento ad un tema di grandissima attualità, quello del rimborso dei voucher, di cui parleremo.
Ma il tema del mandato è importante, anche per porre particolare attenzione nel momento in cui le agenzie sottoscrivono i loro contratti con i tour operator/organizzatori in qualità di “mandanti”: cosa prevede il contratto di mandato tra agenzia e T.O.? Ci sono obblighi ulteriori per le agenzie, oltre a quelli di far sottoscrivere il contratto di vendita e incassare acconti e saldo? Cosa succede se il cliente non paga?
Abbiamo visto e vediamo molti contratti di mandato tra T.O. e agenzie e vi invitiamo a leggere sempre con attenzione ciò che firmate!
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