Corte Europea 317Con una sentenza che farà discutere, ma che non lascia spazio a dubbi, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il diritto dell’Unione Europea non consente l’esistenza di una normativa pari a quella spagnola che impone, ai vettori, di trasportare il bagaglio considerandolo un elemento base e collegato al prezzo del trasporto del passeggero. I Giudici del Lussemburgo hanno chiaramente spiegato che il costo del trasporto dei bagagli a bordo dell’aeromobile non rappresenta un elemento inevitabile e prevedibile del prezzo del biglietto, ma può ragionevolmente costituire un elemento a se stante sommabile al costo del trasporto, un optional.

La sentenza, di fatto, afferma la validità del modello di business delle compagnie low cost, che considerano il bagaglio un elemento di costo supplementare da sommare a quello del biglietto.

La causa era nata nel 2010 quando una passeggera della Vueling Airlines aveva reclamato per aver visto aumentare il costo dei biglietti dopo aver registrato i bagagli. Allora, l’Istituto a Tutela dei Consumatori della Galizia (Spagna) aveva inflitto una sanzione di 3.000 euro prontamente contestata dalla compagnia avanti il Tribunale Amministrativo di Ourense (Spagna) che l’aveva trasferito alla Corte di Giustizia UE. A quel punto il pronunciamento definitivo a favore di Vueling, una sentenza che sancisce il principio di libertà in materia di tariffe previsto dal Diritto dell’Unione.