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DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA

Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato Il Decreto di attuazione della Direttiva UE 2015/2302 che rappresenterà, per gli agenti di viaggio, il nuovo dettato di legge col quale confrontarsi nel compimento del proprio lavoro quotidiano.
Come avevamo immaginato – e scritto col nostro articolo del 20 ottobre scorso - il Ministero ha optato per una versione la più aderente possibile al testo originale, anche se fumoso, di difficile interpretazione e ricco di punti scabrosi che daranno sempre maggior lavoro alle aule di giustizia.
È sicuramente l’ennesima occasione perduta per dissipare dubbi, assegnare responsabilità certe e tutelare concretamente il viaggiatore: in questo modo si rende sempre più difficile il compito dell’operatore del settore, ed è inevitabile che l’interpretazione di ogni articolo verrà effettuata con la finalità di “trovare la scappatoia” piuttosto che di rispettarlo.
Di seguito trovate il testo del Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri. In colore blu trovate alcune nostre annotazioni e in calce all'articolo vi è testo integrale della Direttiva con le note (all'interno dei box grigi) da noi sottoposte al MiBACT.

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Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – esame preliminare).

Le principali novità del decreto di recepimento della nuova direttiva riguardano innanzitutto l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti “su misura” ed i c.d. pacchetti “dinamici”. In tal senso sono “pacchetti turistici” le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione). In presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto all’attuale disciplina - sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).

Queste esclusioni potranno dar vita ad un mercato agevolato rappresentato dalle c.d. “gite turistiche domenicali” che – non rientrando nell'ottica del pacchetto turistico – potranno diventare oggetto di organizzazione da parte di chiunque. Inoltre, queste proposte di viaggio non rientreranno tra quelle garantite dalle attuali tutela predisposte in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore. Questa norma va in aiuto ad associazioni caritative, sportive, culturali come anche a scuole di varia natura, che potranno senza doversi preoccupare delle forme di tutela e garanzia ideate per la sicurezza dei viaggiatori e pur essendo privi dei requisiti di legge fissati per gli agenti di viaggio, organizzare autonomamente pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Una dettagliata disciplina è prevista per i contenuti del contratto di “pacchetto turistico”. Maggiori diritti sono riconosciuti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (ora sarebbe il 10%). Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.

Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente. Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall'altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all'organizzatore.

L’attuale formulazione dell’art.43 del Codice del Turismo prevede: “Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità (…)”. L’espressione “secondo le rispettive responsabilità” è, da sempre, fonte di dubbi interpretativi, in quanto non particolarmente chiara nell'esprimere quali siano i casi in cui debba essere l’organizzatore, e quali quelli in cui il venditore, a garantire il consumatore in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico. La giurisprudenza, nel tempo, si è orientata nel ritenere l’organizzatore responsabile per i casi di inadempimenti legati all'esecuzione vera e propria del pacchetto (difformità dagli standard promessi, mancanza di requisiti essenziali, ecc…) ed il venditore responsabile per gli errori commessi in sede di prenotazione e vendita del pacchetto (errori nella prenotazione, carenza di informazioni in sede precontrattuale, ecc…). Non sono mancati, tuttavia, in sede di interpretazione giurisprudenziale, favorita dall'ambiguità della norma in esame, casi in cui i giudici hanno ritenuto di poter configurare addirittura una responsabilità solidale (o anche alternativa) dell’organizzatore del viaggio e del venditore, anche nei casi in cui quest’ultimo abbia agito come mero intermediario nella vendita di un pacchetto turistico. L'estensione al venditore intermediario – come avverrà da luglio - la responsabilità per l’esecuzione del pacchetto turistico, significherà far gravare una pesante responsabilità su un soggetto (l’agenzia di viaggi) che oggettivamente non ha per nulla contribuito alla costruzione del pacchetto turistico e che, pertanto, non ha in alcun modo potuto incidere sulla sua formazione.

Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi. Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.

Infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell'organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività. La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

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