Continua l'annosa lotta tra agenzie di viaggi, tassisti, NCC, vigili urbani e applicazione del codice della strada.
Ormai annosa è la lotta tra agenzie di viaggi, tassisti, NCC, vigili urbani e applicazione del codice della strada.
Molti giornali riportano oggi la notizia di una recente sentenza della Corte di Cassazione che, decidendo su un caso che ha coinvolto un'agenzia di viaggi Toscana, ha stabilito che anche gli agenti di viaggio possono utilizzare veicoli immatricolati ad uso proprio, per il trasporto di terzi a scopo commerciale.
Una decisione importante, quindi, che conferma e consolida la posizione che anche A.I.A.V. ha da sempre sostenuto e portato avanti a difesa dei propri associati.
Riportiamo due casi, discussi vittoriosamente da A.I.A.V., pur senza giungere in Cassazione: il primo contro per il Comune di Civita di Bagnoregio (Viterbo), nella Regione Lazio ed il secondo contro il Comune di Seravezza (Lucca) in Toscana.
Il primo caso, che abbiamo affrontato nel mese di agosto di quest’anno, è del tutto analogo a quello oggi deciso dalla Cassazione: la Polizia Municipale del Comune di Civita di Bagnoregio ha contestato, all'agenzia di viaggi nostra associata, il fatto di non poter utilizzare mezzi propri, per trasportare i turisti nell'ambito di pacchetti turistici dalla stessa organizzati.
Nello specifico, l'agenzia di viaggi nostra associata organizza pacchetti turistici, che hanno partenza da Civitavecchia, presso cui l'agenzia preleva i turisti con il proprio mezzo e destinazione la cittadina laziale, presso cui l'agenzia accompagna i turisti per il pranzo e la visita della città con rientro a Civitavecchia.
Le autorità del Comune di Civita hanno ritenuto che l'agenzia dovesse avvalersi di un servizio di terzi soggetti per lo svolgimento di tale attività.
L’intervento del servizio legale A.I.A.V. ha sostenuto l'agenzia davanti alle autorità comunali, ribadendo che, come peraltro già riconosciuto in passate sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato, non esiste alcun obbligo per le agenzie di viaggio di avvalersi di terzi per l’esecuzione del servizio di trasporto, compreso in un pacchetto turistico dalle stesse organizzato.
L'agenzia nostra associata a quindi potuto proseguire la propria attività anche nel Comune di Civita di Bagnoregio.
Il secondo caso affrontato dal nostro ufficio legale, nel luglio 2021, parzialmente diverso ma comunque spinoso, riguarda il caso di una agenzia di viaggi toscana, nostra associata, che il Comune di Seravezza, in provincia di Lucca, aveva diffidato a cessare il servizio di prenotazione taxi, in ragione dell’interpretazione che la Regione Toscana aveva reso, in merito all’art. 87, comma 3, lettera d) della LRT 86/2016.
In forza di tale interpretazione, le agenzie di viaggi sarebbero autorizzate ad effettuare il servizio di prenotazione taxi, solo se “connesso” alla vendita di un servizio turistico.
Il nostro intervento, nei confronti del Comune di Seravezza, a difesa dell'agenzia nostra associata, si è concentrato nel sostenere la tesi per cui, legare la vendita di un servizio di trasporto, alla “connessione” con altri servizi turistici significherebbe limitare la vendita, da parte delle agenzie di viaggi, non solo dei trasporti via taxi, ma anche via treno, aereo, marittimo e via bus, a meno che non siano “connesse” alla vendita di altri servizi turistici.
Cosa che non avviene, poiché è risaputo che pacificamente rientra tra le attività delle agenzie di viaggi quella della vendita di biglietti aerei, ferroviari e marittimi, indipendentemente dal fatto che siano “connessi” ad altri servizi turistici.
Dopo un'ampia discussione con i tecnici comunali, la nostra tesi è stata accolta e la diffida notificata all'agenzia di viaggi è stata revocata nel dicembre 2021.
Proseguiamo quindi nella difesa dei nostri associati, rassicurati oggi da una sentenza in più della Cassazione!
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