[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Scarsa attenzione alla contrattualistica da parte delle agenzie di viaggio

Il "Contratto" è l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 del c.c.).

Il Contratto che viene stipulato in agenzia di viaggio tra l’agente ed il viaggiatore è un Contratto:

  • a titolo oneroso, in quanto – alla prestazione di un soggetto (l’agente) – corrisponde la controprestazione di un altro soggetto (il cliente) detta corrispettivo o compenso;
  • solenne, in quanto – per la sua validità – è richiesta l’adozione di una determinata “forma” comprendente tutte le voci previste dal Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011);
  • consensuale, poiché si perfeziona semplicemente con lo scambio del consenso delle parti senza che si renda necessario la consegna del “bene” oggetto del patto
  • ad effetto obbligatorio, ovvero che fa sorgere un rapporto obbligatorio (mandato)
  • a prestazioni corrispettive (o “sinallagmatici”) dai quali nascono obblighi all'esecuzione di prestazioni reciproche, che trovano causa l'una nell'altra. Il “sinallagma contrattuale” fa sì che una parte non sia tenuta alla propria prestazione se non è effettuata anche la prestazione dell'altra parte. Questa forma contrattuale è da considerarsi valida quando l’agente di viaggio e organizzatore nello stesso tempo.

Il “Contratto di Viaggio” che si stipula in agenzia può vedere l’agente di viaggio in una duplice veste:

  1. “venditore” o intermediario, che pertanto agisce in virtù di un doppio mandato (fittizio) affidatogli sia dal viaggiatore che dall’organizzatore. In questo caso l’agente di viaggio NON ha alcuna responsabilità sul “pacchetto turistico” (inteso quale insieme di servizi) ma ne ha molta sulla parte riguardante l’informazione precontrattuale, sulla corretta stipula del Contratto e sugli incassi e pagamenti connessi alla prenotazione;
  2. “organizzatore” che agisce in virtù di un solo mandato conferitogli dal viaggiatore. In questo ruolo, i servizi componenti il “pacchetto turistico” vengono acquistati e assemblati (organizzati) dall’agente di viaggio stesso che, quindi, oltre a mantenere le responsabilità proprie dell’agente di viaggio (informazione precontrattuale, corretta stipula del Contratto, gestione incassi e pagamenti connessi alla prenotazione) si assume anche quelle derivanti dalla corretta esecuzione del pacchetto.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="9021" img_size="full" alignment="center" onclick="custom_link" img_link_target="_blank" link="https://www.aiav.eu/abusivismo/"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

I problemi maggiori nel rapporto agente >< tour operator, agente >< cliente o addirittura agente >< cliente + tour operator si riscontrano quando:

  • manca una corretta e completa informazione precontrattuale così come previsto dal Codice del Turismo;
  • il Contratto di Viaggio viene compilato in maniera inesatta o incompleta o – addirittura – non viene stipulato nella forma di Legge;
  • le Condizioni Generali di Contratto di Viaggio non contemplano alcune importantissime voci (es.: pagamenti, penali, diritto di recesso, ecc.);
  • l’agente di viaggio “venditore” trascura una parte dei propri obblighi nei confronti delle altre parti (cliente o tour operator).

Le attuali normative di Legge – norme che scaturiscono da disposizioni UE – sono sufficientemente garantiste nei confronti di tutte le parti che entrano in gioco nella stipula del Contratto di Viaggio, agente venditore, cliente viaggiatore e organizzatore, a condizione che ognuna di esse si uniformi ai dettati e ne rispetti spirito e condizioni.

AIAV, per consentire una più attenta e facile consultazione del Codice del Turismo nella sua parte legata al Contratto di Viaggio, ne ha realizzato una versione commentata, articolo per articolo, in modo semplice e pratico. Potrete prenderne visione sul sito www.codicedelturismo.it.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]