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Rapporti fortemente sbilanciati, a sfavore dell’agenzia di viaggio, con clienti e tour operator

La problematica che ha pesato maggiormente nelle prime settimane seguenti la sospensione delle attività turistiche (per le restrizioni imposte dal nostro Governo, nonché per quelle imposte da altri Paesi o derivanti dalla mancanza di trasporti) è stata la cancellazione di tutti i viaggi di istruzione programmati tra febbraio e maggio 2020 stabilita dal MIUR.

Su questi hanno ulteriormente pesato una forte disarmonia tra le Ordinanze del MIUR e i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno generato confusione e validi motivi per futuri contenziosi.

Ciò che però risulta evidente è il rapporto commerciale agenzia >< scuola completamente sbilanciato a sfavore dell’agenzia, un rapporto ad alto rischio:

  • spesso l’unico documento esistente tra le parti è rappresentato dall’attestato di ottenimento dell’appalto, nel quale non vengono esplicitati i termini del contratto e quelli relativi alle modalità di pagamento;
  • quasi sempre assente il Contratto di Viaggio con le relative Condizioni Generali di Contratto e con la specifica delle condizioni stabilite per le polizze assicurative;
  • acconti assolutamente insufficienti a coprire anche solo una piccola parte dei costi che l’agenzia deve sostenere per confermare i servizi necessari e, addirittura, in alcuni casi, assenza totale di acconti;
  • saldi previsti ben oltre il termine del viaggio e spesso condizionati al parere favorevole degli istituti.

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A quanto sopra c’è da aggiungere che, in molti casi (documentati), gli istituti accettano che a concorrere all’assegnazione degli appalti per i viaggi di istruzione partecipino anche soggetti (associazioni, cooperative, enti privati) totalmente privi dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di “agenzia di viaggi e turismo” e pertanto ugualmente sprovvisti delle tutele a favore dei viaggiatori obbligatoriamente richieste.

Anche il rapporto tour operator >< agenzia risulta fortemente condizionato dal potere contrattuale del primo sul secondo, un potere che non considera la posizione di “intermediario” dell’agente ma – a secondo della convenienza – lo pone nella veste del “mandatario” contrattuale pur senza concessione di mandato specifico attribuendogli responsabilità che l’agente di viaggio si trova a subire solo per scarsa conoscenza delle norme e per la tradizionale struttura agenziale, anacronistica e pertanto inadeguata.

Anche in questo rapporto commerciale si ritrovano alcuni fattori di criticità già individuati nel rapporto con gli istituti scolastici quali, ad esempio:

  • assenza o errata/incompleta compilazione del Contratto di Viaggio;
  • Condizioni di Contratto “standard” (valide per intermediazione) utilizzate anche nell’organizzazione;
  • scarsa attenzione alle clausole riguardanti pagamenti e penali;
  • acconti insufficienti a coprire le eventuali penali di periodo e, in alcuni casi, assenza totale di acconti;
  • saldi richiesti in ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto.

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