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…dopo che le agenzie di viaggio avranno recuperato le somme loro dovute - per legge - dai fornitori, italiani e stranieri. E dai vettori…

Probabilmente, mentre leggerete questo articolo, a Roma si staranno svolgendo i lavori del tavolo di crisi istituito dal Ministro Dario Franceschini per valutare, insieme alle associazioni di categoria, i provvedimenti utili a fronteggiare i problemi creati dal COVID-19, ormai diventato familiarmente il coronavirus.

Provvedimenti tardivi ma necessari per (provare a…) limitare i danni procurati al turismo: agenzie di viaggio, T.O., guide, NCC, società di autoservizi, hotel e B&B, musei, siti archeologici, MICE, ristorazione… Una galassia di imprese ma, soprattutto, di persone, di famiglie che grazie al pessimo lavoro del Governo, grazie all’infima qualità del giornalettismo italiano e grazie all’incapacità dei tanti Ministri “impegnati”, hanno visto vanificarsi il lavoro di anni in una sola settimana.

Oggi le associazioni chiederanno alla politica di porre rimedio fornendo le misure indispensabili ad evitare la fine del sistema turistico.

I decreti del 23 e del 25 febbraio u.s. che hanno bloccato i viaggi di istruzione hanno utilizzato – in maniera forzosa e confusa – un articolo del Codice del Turismo in forma impropria, facendone una sorta di piccone e vanga: col primo si è picchiato a morte sulle imprese, con la seconda si è tentato di seppellire le proteste delle famiglie (votanti…) dicendo loro che a rimborsare ci avrebbero pensato le agenzie di viaggio e i T.O.

No, questa volta – almeno per noi – non sarà così.

L’AIAV ritiene che a dover essere rimborsati siano solo ed esclusivamente i viaggi di istruzione aventi ad origine o destinazione le c.d. “zone rosse” e le “zone gialle”, ovvero i luoghi in cui si sono verificate le “…circostanze inevitabili e straordinarie… che hanno un incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto…”.
Le “zone rosse” sono i dieci Comuni della Lombardia – Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini – e l’unico Comune del Veneto in quarantena, Vo’. Le “zone gialle” sono considerabili i comuni confinanti.

Nessuna altra destinazione rientra tra quelle indicate dall’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 79/2011 CdT e nessun viaggio, per qualsiasi destinazione non compresa in zone “rosse e gialle”, può e deve essere rimborsato.

Per i viaggi di gruppo o individuali con destinazione i Paesi che hanno adottato estreme misure restrittive verso i cittadini italiani consistenti nel divieto di ingresso, anche a questi viaggiatori spetta il rimborso del viaggio per l’impossibilità di effettuare il viaggio, la vacanza.

I rimborsi – TUTTI i rimborsi – si effettueranno successivamente al ricevimento delle somme anticipate ai fornitori di servizi e ai vettori, sia italiani che di altri Paesi, in quanto considerato “risolto” il contratto tra l’impresa turistica ed il viaggiatore, sono da ritenersi risolti anche i contratti collegati e relativi, e pertanto soggetti a rimborso.

Per i casi in cui i vettori respingano le richieste di rimborso, l’AIAV ha predisposto un servizio legale che pone GRATUITAMENTE a disposizione delle agenzie associate per il recupero delle somme.

Qualora i rimborsi a credito delle agenzie – e quindi dei viaggiatori – dovessero tardare oltre un ragionevole limite, AIAV si farà parte diligente nel richiedere alle Istituzioni le necessarie anticipazioni così da dimostrare ai viaggiatori la buona fede del nostro comparto.

Le posizioni dell’AIAV non sono “di comodo”, anzi… Sappiamo bene che con questa nostra indicazione ci attireremo molte antipatie ma le imprese turistiche sono nate per realizzare e vendere viaggi e vacanze, non per anticipare denaro. Per quello, d’ora in poi, si bussi ad altre porte.

[/vc_column_text][vc_column_text]Foto di Ryan McGuire da Pixabay[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]