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Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo Codice del Turismo, carico di novità e di aspetti interessanti per organizzatori, agenzie e viaggiatori.

Fra le molte questioni che stanno preoccupando le agenzie di viaggio intermediarie, una delle più spinose è certamente quella relativa al “diritto di recesso” che è riconosciuto al viaggiatore dall’art. 41, comma 7, del nuovo Codice del Turismo, per il caso di contratti conclusi “fuori dai locali commerciali”.

Questo il testo della norma: “(…) 7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso”.

Quindi? Che cosa succede? Quando può dirsi un contratto concluso “fuori dai locali commerciali”? Le vendite on line e via e-mail sono comprese? Molte le telefonate ricevute da parte di agenzie associate, che ci hanno segnalato che i T.O. non riconoscono affatto, a favore del consumatore/viaggiatore, questo diritto “di ripensamento” nei 5 giorni dalla conclusione del contratto, senza che siano applicate penali!

Per chiarirci le idee, siamo andati a riprendere il Codice del Consumo che, all’articolo 45, ci dà una chiara definizione di “contratto a distanza” e di “contratto negoziato fuori dai locali commerciali”, definizioni che qui riportiamo:
"contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si tratta quindi, delle vendite concluse al telefono, via e-mail, via piattaforma e-commerce, in cui venditore e consumatore non si incontrano fisicamente, ma comunicano a distanza.
"contratto negoziato fuori dei locali commerciali: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore”.

Si tratta di quelle vendite concluse, ad esempio e nei casi più comuni, tra venditore e consumatore, alla presenza di entrambe le parti, ma fuori dall’agenzia di viaggi, in occasione di un viaggio promozionale o una campagna pubblicitaria presso fiere ed eventi.

Il Codice del Consumo prevede che, sia in caso di vendite a distanza che di vendite negoziate fuori dai locali commerciali, il consumatore abbia diritto a recedere dal contratto entro un periodo determinato.

Dobbiamo però considerare che il Codice del Turismo è una normativa speciale, che disciplina in modo particolare la vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati.

Ebbene, come abbiamo visto sopra, il Codice del Turismo prevede che il diritto di recesso, nei 5 giorni dalla conclusione del contratto, sia previsto per quei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Non sembra quindi essere prevista esplicitamente la possibilità di recedere dal contratto nel caso, invece, di vendite a distanza (via e-mail/piattaforma di e-commerce).
Premesso che la nostra è un’interpretazione e che nel futuro l'applicazione della norma e la valutazione dei giudici ci potrà eventualmente smentire, riteniamo quindi - a nostro avviso - che in assenza di una previsione esplicita da parte del Codice del Turismo, il diritto di recedere nei 5 giorni successivi alla conclusione del contratto, senza penali e senza motivazione alcuna, debba essere riconosciuto nel caso di vendita di pacchetti turistici, solo per quei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e non, quindi, per le vendite online concluse via email o via piattaforme e-commerce.

Avv. Veronica SCALETTA
Legale AIAV

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