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Mancano quattro mesi al 1° gennaio 2018, data entro cui gli stati dell’UE dovranno conformarsi alla nuova direttiva relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, in vigore dal 1° luglio successivo.
Per la categoria degli Agenti di Viaggio si presenta una ghiotta occasione da non perdere: far sentire la propria voce, forte e chiara, su argomenti “sensibili” fino ad oggi normati in modo confuso e quindi abbandonati alla valutazione dei giudici, caso per caso, a discapito della certezza che imprese e viaggiatori dovrebbero veder garantita. E questo prima che sia il nostro Parlamento a dire l’ultima parola.

Per mezzo della Direttiva UE, Parlamento Europeo e Consiglio hanno fornito le linee guida, indicazioni generali, che lasciano piena libertà ai singoli Stati nella scelta della forma e dei mezzi da utilizzare per il raggiungimento dello scopo: armonizzare le normative in materia turistica attualmente in vigore tra gli stati membri, eliminando confusione, ambiguità e lacune, e garantire maggior tutela e protezione al consumatore in relazione ai contratti tra viaggiatori e professionisti in materia di pacchetti e servizi turistici.

Purtroppo, leggendo con attenzione il testo predisposto dal Parlamento Europeo, scopriamo che non solo confusione, ambiguità e lacune non vengono eliminate, ma - addirittura - vengono alimentate! Ed è questo il rischio che la nostra categoria corre qualora il nostro legislatore non debba tener ben presente alcuni aspetti da noi già sottolineati formalmente presso il MiBACT dimostrandoci ancora una volta fuori dal coro rispetto alle altre associazioni di categoria.

Le nostre perplessità sono molte, ma crediamo sia opportuno valutarle un po’ per volta…

L’UE raccomanda di escludere dall'ambito (e quindi dagli obblighi…) di applicazione della Direttiva i pacchetti e i servizi turistici collegati agevolati “…occasionalmente e senza fini di lucro e solo ad un gruppo limitato di viaggiatori…”; sempre secondo l’UE, l’occasionalità consisterebbe in un massimo di “…un paio di volte l’anno”. Se questa raccomandazione dovesse essere recepita – e applicata – senza prevedere le dovute limitazioni a soggetti privi dei medesimi requisiti obbligatoriamente richiesti agli operatori del turismo, il risultato sarebbe di favorire e, anzi, legittimare, il fenomeno dell’abusivismo, con dilaganti danni per la categoria, l’erario e, ovviamente, per il consumatore.

Un altro grande nostro dubbio è l’istituzione della nuova figura del Trader (o “professionista”) che, se non inquadrata con requisiti ben definiti, e comunque sottoposta agli stessi obblighi posti in capo agli agenti di viaggio, rischia di spalancare le porte a “simil-agenti di viaggio” senza licenza, ancora una volta ampliando il già enorme parco dell’abusivismo.

Vi è poi, ancora, la confusa corresponsabilità dell’organizzatore col venditore nell'esecuzione del pacchetto – vecchia questione già vista nell’art. 43 Codice del Turismo – a cui è necessario porre rimedio stabilendo definitivamente una separazione netta tra la responsabilità dell’organizzatore e quella del venditore e degli altri soggetti, o la nuova e complessa definizione di “servizio turistico collegato”, che non farà altro se non aggiungere caos al caos, e gli ampi margini di discrezionalità previsti in tutto il documento normativo, che, se non determinati con ragionevolezza, non daranno altro risultato che creare ulteriore incertezza.

Ecco alcuni dei motivi per i quali è necessaria una totale mobilitazione degli agenti di viaggio, una presa di coscienza del fatto che le nostre problematiche non potranno mai essere risolte dalle Istituzioni senza che i diretti interessati – VOI – facciano sentire la loro voce, e la facciano sentire alta e forte!

Vi chiediamo di sostenere il nostro lavoro esprimendo le vostre idee in merito e sottolineando l’innegabile esigenza di avere, una volta tanto, certezza, al fine di dirimere a monte questioni e dubbi che ad oggi non hanno avuto soluzione se non nei tribunali.

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