cetto-317Tra una settimana entrerà in vigore la modifica all’articolo 50 (Assicurazione) del DLG 79/2011, o “Codice del Turismo” che obbligherà sia i Tour Operator che gli Agenti di Viaggio a dotarsi di polizze assicurative o garanzie bancarie (fidejussioni) capaci di garantire il consumatore in caso di insolvenza o fallimento di uno dei due soggetti, garanzia in grado di provvedere a rimborsare il consumatore del prezzo pagato ed il suo eventuale rientro immediato.  DLG 79_2011 - TESTO MODIFICATO

 T.O. e AdV dovranno essere in grado di produrre le polizze o le fidejussioni entro e non oltre il 1° gennaio 2016, pena l’impossibilità di continuare a svolgere le proprie attività.

Questa è la prima e più diretta conseguenza dell’abolizione del Fondo Nazionale di Garanzia, che sarà abrogato il 1° gennaio 2016, contestualmente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni di Legge in merito alle garanzie che dovranno essere fornite dai professionisti.  Ma… Come sempre, e questa volta più che mai, il “ma” è d’obbligo, e la domanda è semplicissima: “ma… sarà possibile costituire le garanzie che il Governo richiede a favore del consumatore?

A domanda semplice, risposta semplice: ad oggi, NO.

Non esistono polizze assicurative che prevedano la copertura del rischio di insolvenza o di fallimento, e dopo averne discusso a lungo con diversi soggetti (ANIA inclusa) crediamo che le compagnie assicuratrici non abbiano alcuna intenzione di predisporre un prodotto assicurativo del genere.  Restano le banche, e insieme a loro resta la risaputa difficoltà di accesso al credito. Inutile nascondere che pochi T.O. e Agenti di Viaggio potranno accendere una polizza fidejussoria per via delle garanzie che qualsiasi istituto richiede.

Inoltre, il Governo ha stabilito una modifica ad una norma esistente senza precisare in alcun modo i contenuti e la forma di quanto previsto per sostituirla: su quali basi andranno effettuati i conteggi per stabilire l’importo della polizza assicurativa (che non c’è) o della fidejussione bancaria? Si ragionerà secondo il “Modello IATA” (i 30 giorni di picco dell’anno + 15 giorni) o si farà riferimento su una frazione (un decimo? Un dodicesimo? Un quarto?) del fatturato globale annuale dell’agenzia?

E ancora… Essendo, la fidejussione, una forma di garanzia che prevede un soggetto “garante” ed uno “garantito” (entrambi dotati di nome e cognome o di ragione sociale), quale sarebbe il soggetto “garantito”? Mister X?

Tutti gli emendamenti finora presentati sono stati respinti, e pertanto – ad oggi – è possibile solo disegnare uno scenario piuttosto cupo e dai toni alquanto grigi… Se le imprese turistiche non si doteranno di strumenti di garanzia che per un verso non esistono, e per l’altro sono difficilmente attivabili, dovranno sospendere le loro attività di qui a fine anno.

Una possibilità di sopravvivenza esiste per le agenzie di viaggio ESCLUSIVAMENTE intermediarie, ovvero che canalizzino le loro vendite solo ed esclusivamente attraverso i T.O., senza quindi organizzare alcun pacchetto o viaggio di gruppo: infatti, in questo caso la garanzia sarebbe di esclusiva competenza dell’organizzatore. Ma le agenzie di viaggio sono in grado, oggi, di sopravvivere senza la possibilità di organizzare “in proprio”?

Una norma, questa, elaborata con i piedi, ma che rischia di tagliare molte gambe…