Tribunale_Banco_Fascicolo_317“In caso di sconsiglio da parte della Farnesina, e di conseguente annullamento del viaggio, il Tour Operator non può applicare alcuna trattenuta”

La sentenza del Giudice di pace di Bergamo chiamato a stabilire se l’operatore (Going n.d.r.) avesse diritto di trattenere dal rimborso ai clienti le “quote di apertura pratica” sulla prenotazione con destinazione Mar Rosso - sconsigliata dalla Farnesina e quindi annullata - è indiscutibile, ed il NO risuona forte e chiaro.

Il Giudice ha condannato il T.O. a rimborsare le somme trattenute oltre ad interessi, e al pagamento di tutte le spese legali, dichiarando illegittimo il comportamento tenuto.

Questa sentenza non fa altro che confermare quanto andiamo scrivendo ormai da lungo tempo a tutela degli interessi degli agenti di viaggio – i primi a rimetterci davanti a queste situazioni – e dei viaggiatori loro clienti, vittime incolpevoli di un “sistema” che preferisce spendere centinaia di migliaia di euro in manifestazioni auto celebrative piuttosto che restituire quanto dovuto.

La nostra Associazione è in attesa di conoscere le decisioni di tutti i Giudici ai quali abbiamo sottoposto le istanze di molte centinaia di viaggiatori che hanno subìto il medesimo trattamento, e siamo certi che non si discosteranno in alcun modo da quella di Bergamo.

Ora è bene gli Agenti di Viaggio si ricordino che una sentenza non fa altro che stabilire cosa è legittimo e cosa non lo è, e lo ricordino nel momento in cui l’operatore insisterà per imporre qualche altro balzello più o meno mascherato… Accettare quell’imposizione significherebbe diventare complici di un illecito, e quindi trascinabili in giudizio insieme al T.O.