A seguito del costante deteriorarsi delle condizioni di sicurezza in EGITTO, il Ministero degli Affari Esteri ha diramato, attraverso l’Unità di Crisi della Farnesina, lo SCONSIGLIO valido sull’intero territorio egiziano, in questo includendo le località balneari di Sharm El Sheikh, Hurgada, Marsa Alama, Berenice, ecc. ecc. finora esclusi.

Pertanto, da ora in poi, i consumatori che desidereranno ANNULLARE la vacanza già programmata potranno farlo senza alcun obbligo di pagamento di penale da cancellazione.

Gli operatori turistici hanno l’obbligo di rimborsare i consumatori rinuncianti entro sette giorni lavorativi dalla data dell’annullamento, o – in alternativa, e solo se accettata dal cliente – di fornire una riprotezione su altra data di partenza o altra località, senza alcun aggravio di spesa.

Qualora la riprotezione fornita risulti di valore inferiore a quanto precedentemente prenotato, il consumatore ha diritto al rimborso dell’eventuale differenza.

L’annullamento dovrà essere comunicato esclusivamente in forma scritta, indirizzando all’operatore turistico e, per conoscenza, all’agente di viaggio che ha effettuato la prenotazione.

!ATTENZIONE! L’agente di viaggio NON PUO’ e NON DEVE effettuare alcun rimborso, né offrire alcuna riprotezione non proveniente dall’organizzatore del viaggio.

Il nostro servizio legale sarà attivo sabato 17 agosto dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e si provvederà a dare notizia di ogni situazione degna di nota.