Alessandro SCOTTI, amministratore unico della Avitour s.r.l. ed amministratore delegato di Todomondo S.p.A. , e Silvano FAVARATO,  presidente del C.d.A. della Todomondo S.p.A. , sono stati rinviati a giudizio dal P.M. Roberto Pirro Baratto per i fatti connessi alle attività sociali delle aziende da loro rappresentate. Gravi le accuse… Ancora più grave è il riscontrare, tra le accuse portate a loro debito, alcuni "usi e consuetudini" regolarmente applicati - anche oggi - dai tour operator verso AdV e consumatori.

 

 Il Decreto di Citazione a Giudizio emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio è impietoso, e disegna nettamente i contorni di una truffa congegnata ad hoc e volta a impoverire aziende, partner societari e commerciali nonché consumatori. Precisamente, l’atto precisa le imputazioni dei due imputati più o meno così:

“… SCOTTI Alessandro Alfredo … FAVARATO Silvano … IMPUTATI … in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7 e 640 c.p., perché con più azioni od omissioni di un medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi, con più violazioni di disposizioni di legge, in concorso tra loro, rispettivamente … SCOTTI Alessandro Alfredo in qualità di amministratore unico della Avitour s.r.l. nonché consigliere ed amministratore delegato della Todomondo S.p.A. dal 31.03.2009 al 14.07.2009 … FAVARATO Silvano in qualità di presidente del C.d.A. della Todomondo S.p.A. dal 21.05.2009 al 24.07.2009 nonché di amministratore unico della stessa dal 25.07.2009 … con artifizi e raggiri consistiti nel pubblicare e proporre in vendita sul sito www.todomondo.it voli e/o pacchetti vacanze in realtà non disponibili, inducevano in tal modo in errore i singoli acquirenti in ordine alla effettiva disponibilità di tali prodotti/servizi, procurando a loro stessi o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, consistito nell’incamerare anticipatamente il prezzo senza fornire i prodotti posti in vendita.  Segnatamente con artifizi e raggiri consistiti

  • nella mancata presentazione diretta del passeggero ai banchi accettazione del vettore aereo, con conseguente possibilità dello stesso di verificare, nell’immediatezza del fatto, la veridicità delle informazioni comunicategli dal personale del tour operator Todomondo quanto alle cause del disservizio, nonché assoluta disinformazione circa i propri diritti;
  • nell’emettere biglietti non autorizzati dal vettore operativo, nei quali venivano riportati codici di volo ed orari non confermati, relativi sia al volo di andata che a quello di ritorno. Tale fittizia emissione comportava il mancato inserimento del passeggero nella relativa lista passeggeri, per assenza di allotments (prenotazione);
  • nel trasmettere al passeggero biglietti con prenotazione confermata dal tour operator ma non accettata dal vettore aereo;
  • nel mancato rispetto dell’art. 3 c.1 lettere a) e d) della direttiva 314/90 in tema di servizi all inclusive, dovuto alla modifica unilaterale degli elementi essenziali del contratto, così come indicati sul titolo di viaggio in possesso del passeggero, quali data di partenza o di ritorno, orario di partenza o di rientro, aeroporto di partenza o di destinazione del volo, tali da integrare una effettiva modifica dell’itinerario;
  • nel mancato rispetto degli obblighi di informativa al passeggero di cui all’art. 943 Cod. Nav. quanto alla identità del vettore operativo;
  • nel fornire fraudolente comunicazioni al passeggero circa le cause del ritardo o della cancellazione della propria presenza a bordo, sempre ricondotte – a dire degli operatori Todomondo – alla responsabilità del vettore ma dallo stesso non confermate; errate comunicazioni di overbooking del vettore relative a voli per i quali il tour operator non aveva di fatto alcun allotment (prenotazione);
  • nel non applicare l’art. 3 c. 2 lettera b) del Reg. n. 261/04 in tema di tutela dei passeggeri in caso di trasferimento dal volo originariamente previsto sul titolo di viaggio ad uno o più voli diversi per orario, vettore operativo, aeroporto di partenza/destinazione, classe di posto, quando ciò non sia stato previamente concordato con i passeggeri, affinché venga fornita agli stessi la dovuta assistenza;
  • nel non applicare l’art. 4 c. 1 lettera b) della Direttiva 314/90 in tema di comunicazione ai passeggeri dei recapiti del responsabile del tour operator in loco, ai fini dell’informativa e dell’assistenza, per rirreperibilità degli stessi ed errate informazioni.

Condotta altresì consistita nel porre in vendita, attraverso il sito Todomondo, un elevato numero di pacchetti turistici ad un prezzo notevolmente inferiore al costo, solo virtualmente sostenuto dalla società per l’acquisto dei medesimi pacchetti, al fine di ingannare i propri clienti e con l’intento di non fornire alcuna controprestazione, realizzando così un ingiusto profitto rappresentato dalle somme di denaro indebitamente incamerate a seguito delle vendite (che, per le persone offese di cui al presente procedimento, ammonta complessivamente ad e 635.126,92), con paritetico danno per le persone offese.

Inoltre, SCOTTI Alessandro Alfredo, in concomitanza con la cessione del ramo d’azienda della Avitour s.r.l. alla Todomondo SpA (31.03.2009):

  • nella sua qualità di amministratore unico della Avitour srl rappresentava falsamente la situazione patrimoniale e finanziaria della Avitour srl;
  • e nella sua qualità di consigliere e amministratore delegato della Todomondo SpA dal 31.03.2009 al 14.07.2009, si appropriava di:
  • fondi della Todomondo per un importo pari ad € 734.549,00:
  • proventi derivanti dalla vendita di pacchetti vacanze a clienti della Todomondo SpA per un importo pari ad € 1.191.924,33,
  • mentre FAVARATO Silvano, nella qualità di cui sopra, poneva in essere le seguenti condotte:
  • omessa e/o negligente vigilanza sulla gestione operativa e finanziaria della Todomondo SpA;
  • appropriazione di proventi derivanti dalla vendita di pacchetti vacanze, successivamente al 17.07.2009, giorno in cui la Todomondo SpA riportava sul proprio sito www.todomondo .it l’avviso di sospensione delle prenotazioni (invero, giova evidenziare che sul conto corrente n. xxxxxx intestato alla predetta società, acceso presso la Banca xxxxxxxxxxxxxx agenzia di xxxxxxx, sono stati registrati diversi bonifici da parte di turisti/clienti per l’acquisto di voli e pacchetti vacanze, anche in seguito alla pubblicazione del citato avviso).

...Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. per aver cagionato ai propri clienti un danno patrimoniale di rilevante entità, in Gallarate (VA) a partire dal maggio 2008 e permanente sino al 22.07.2009..."

I testo continua, ma riteniamo che in questa prima parte vi siano numerosissimi elementi di valutazione da considerare e discutere, sia per quanto alle accuse mosse dal PM considerandole in relazione ai rapporti agenzie di viaggio/viaggiatori e tour operator anche allo stato attuale nonché alle assenze di informazioni e tutele già previste dalle normative che, anche nei rapporti commerciali di oggi, molti tour operator evitano di rispettare.